D.P.R. 270/2000 - Art. 45 

 Trattamento economico


1. Premesso che il "Programma delle attivitā territoriali" comprende, come previsto dall'art. 3- quater del D.L.vo n. 502/92, e successive modifiche, anche l'erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attivitā di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, letto d), del suddetto decreto legislativo, si articola in:
a) quota fissa capitaria, per quanto stabilito all'art. 31, articolata in onorario professionale, compenso aggiuntivo, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale, regionale e aziendale compreso il rispetto dei livelli di spesa programmati: medicina associata, indennitā di piena disponibilitā, indennitā di collaborazione informatica, indennitā di collaboratore di studio medico e indennitā di personale infermieristico;
c) quota variabile in considerazione dei compensi funzionali alla realizzazione della programmazione sanitaria nazionale, regionale e aziendale stabiliti:
     - dal presente accordo: prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D", assistenza programmata di cui agli allegati "G", Assistenza domiciliare programmata, ed "H", Assistenza domiciliare integrata;
   - dagli accordi regionali ed aziendali: assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettivitā, interventi aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attivitā in ospedali di comunitā o strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche, possesso e utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attivitā o prestazioni richieste dalle Aziende.

2. Le Regioni, mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, pos- sono concordare, nelI' ambito della quota variabile di cui alla lettera c) e con le procedure di cui al Capo VI, livelli assistenziali aggiuntivi, programmi e progetti avanzati rispetto a quanto previsto del presente Accordo, finalizzati allo sviluppo qualitativo degli interventi territoriali.


A - QUOTA FISSA CAPITARIA

(nota del webmaster: segue la parte relativa al punto A, di non specifico interesse per la medicina di gruppo)

 

B2 - MEDICINA ASSOCIATA
1. A decorrere dall'01.01.2000, ai medici di assistenza primaria, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, nell'ambito di una percentuale minima di riferimento del 6% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il comitato regionale di cui all'art. 12, che svolgono la propria attivitā sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40, comma 9 del presente Accordo, č dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 9.000. Ai medici che giā percepivano le quote capitarie per l'esercizio della medicina di gruppo previste dall'art. 45 del D.P.R. n. 484/96, č corrisposto, sulla maggiorazione spettante per la medicina di gruppo un incremento del 2,3% dal 01.01.1999 al 31.12.1999.
2. A decorrere dall' 01.01.2000 ai medici di assistenza primaria, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, nell'ambito di una percentuale minima di riferimento del 7% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il comitato regionale di cui all'art. 12 che svolgono la propria attivitā sotto forma di medicina in rete ai sensi dell'art. 40, comma 8 del presente Accordo, č dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 7.000.
3. A decorrere dall' 01.01.2000 ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 40% degli assistiti nell' ambito regionale, sentito il comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, che svolgono la propria attivitā sotto forma di medicina in associazione ai sensi dell'art. 40, comma 7, del presente Accordo č dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 5.000.


B3 - INDENNITĀ DI COLlABORAZIONE INFORMATICA
1. Dalla data di pubblicazione del presente Accordo ai medici che assicurano nel proprio studio mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche č corrisposta un'indennitā forfetaria mensile di lire 150.000. Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell' andamento prescrittivo e la verifica di qualitā dell'assistenza.
2. A decorrere dallo 01.01.1999 e fino al 31..12.1999 la indennitā di collaborazione informatica corrisposta ai sensi dell'art. 45, comma 3 lettera I, del D.P.R. n. 484/96, č di lire 102.300 mensili. A decorrere dallo 01.01.2000 e fermo alla data di pubblicazione del presente Accordo, č di lire 103.750


B4 - INDENNITĀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO
1. Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 25% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da societā, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, č corrisposta, con decorrenza 01.01.2000, un'indennitā annua nella misura di lire 5.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l'ammontare dell'indennitā spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. Per il periodo dal 01.01.1999 al 31.12.1999 sull'indennitā giā percepita ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera L, del DPR 484/96 č corrisposto un importo annuale di lire 55 per assistito.


B5 -INDENNITĀ DI PERSONALE INFERMIERlSTICO
l. Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito da societā, cooperative o associazioni di servizio e comunque utilizzato secondo le normative vigenti, č corrisposta un'indennitā annua nella misura di lire 6.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l'ammontare dell'indennitā spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali.

 

(nota del webmaster: segue la restante parte dell'art. 45, di non specifico interesse per la medicina di gruppo)