CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE SULL'OBBLIGO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PER GLI STUDI DEI MEDICI DI FAMIGLIA
Roma
14/12/99
Ai Presidenti delle Regioni
Ai Presidenti delle
Province
Al Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei
Carabinieri
Ai Presidenti della A.R.P.A. – Agenzie Regionali per la Protezione
dell’Ambiente
e, p.c.
Alla F.I.M.M.G. – Federazione Italiana Medici di
Famiglia
OGGETTO: Soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 11, comma 3, e 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 – Medici.
Sono pervenuti a questa amministrazione numerosi
quesiti con i quali si chiede di chiarire se i medici siano obbligati a tenere i
registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e a effettuare la relativa
comunicazione annuale al Catasto, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Al riguardo si osserva quanto
segue.
I medici vengono in considerazione come “produttori
iniziali” di rifiuti, cioè come soggetti che nell’esercizio della loro attività
producono rifiuti.
Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi
gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitano
l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico solo a carico dei
produttori di rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali, esclusi perciò i
rifiuti non pericolosi provenienti da attività sanitaria.
I medesimi articoli stabiliscono, invece, l’obbligo
della tenuta dei registri di carico e scarico e della comunicazione annuale al
Catasto a carico di tutti “gli enti e imprese che producono rifiuti pericolosi”.
L’obbligo riguarda, perciò, tutti i rifiuti pericolosi che sono prodotti da
attività imputabili ad “Enti”, cioè a complessi organizzati di persone e cose
dotati di autonoma soggettività rispetto alle persone che ne fanno parte, o da
attività svolte in forma d’impresa, cioè da attività economiche esercitate
professionalmente e organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni
e servizi (art. 2082 cc).
A ben vedere, quindi, per stabilire se il medico sia
tenuto all’obbligo di registrare e ad effettuare la comunicazione al Catasto dei
rifiuti pericolosi prodotti occorre verificare in concreto se l’attività di
assistenza sanitaria sia svolta da Enti o nell’esercizio di attività
d’impresa.
Più articolata, invece, è la situazione nel caso di
prestazione sanitaria effettuata da un professionista, da più professionisti
associati, da un poliambulatorio ecc.
L’esercizio della professione intellettuale, quale
quella del medico, di per sé non costituisce mai impresa, per quanto dal punto
di vista pratico ed economico dia luogo alla prestazione di servizi. L’articolo
2238, comma 2, del codice civile, infatti, esclude l’applicazione all’esercente
una professione intellettuale delle disposizioni relative all’imprenditore. E
questa esclusione opera anche se il professionista si avvalga dell’opera di
sostituti o ausiliari, e quindi la sua attività sia organizzata. In altri
termini in tali casi l’organizzazione non ha una portata apprezzabile
nell’esercizio dell’attività perché si risolve in un’opera puramente personale
del soggetto.
La situazione, peraltro, è diversa quando l’esercizio
della professione intellettuale costituisca elemento di una più ampia attività
organizzata (2238, comma 1, del cc), come nel caso, ad esempio, del medico che
gestisca una casa di cura o un poliambulatorio, il quale è imprenditore. A norma
dell’articolo 2238, comma 1, l’esercizio di una professione intellettuale può
costituire elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, e quindi, in
considerazione della destinazione del fattore personale e patrimoniale alla
realizzazione di un profitto, essere conseguentemente soggetto alla disciplina
dell’impresa e dell’attività professionale.
In conclusione, l’obbligo della tenuta dei
registri e della comunicazione al Catasto riguarda i rifiuti sanitari pericolosi
prodotti:
a) da Enti (complessi organizzati di persone e cose
aventi autonoma soggettività di diritto) che erogano prestazioni
sanitarie;
b) da attività sanitarie erogate da professionisti
nell’ambito di un’organizzazione d’impresa (a mero titolo esemplificativo, non
esaustivo, cliniche, poliambulatori, ecc.).
Sono, invece, esclusi dal predetto obbligo i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell’esercizio di professione intellettuale non inquadrata in un’organizzazione d’impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari).
Si ritiene opportuno sottolineare che detti rifiuti
dovranno, in ogni caso, essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti e,
anche qualora siano assimilabili ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento,
non possono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ma
raccolti e avviati allo smaltimento tramite ditte autorizzate o tramite apposito
servizio organizzato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ai sensi
dell’articolo 10 e dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
Il corretto smaltimento di tali rifiuti dovrà essere dimostrato tramite la conservazione dell’apposita copia del formulario di trasporto
EDO RONCHI