DLT 19/09/1994 n. 00000626 VIGENTE
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA') Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(in Gazz. Uff., 12 novembre 1994, n. 265, s.o.). -- Attuazione delle direttive
89/391/cee, 89/654/cee, 89/655/cee, 89/656/cee, 90/269/cee, 90/270/cee, 90/394/cee,
90/679/cee, 93/88/cee, 97/42/ce e 1999/38/ce riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1) (2). (1) Epigrafe
così sostituita dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. (2) L'art. 6, d.l.
31 gennaio 1995, n. 26, conv. in l. 29 marzo 1995, n. 95 ha stabilito che le
disposizioni del presente decreto aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla
sua data di entrata in vigore, si applicano a partire dal 1° marzo 1995.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73 (Omissis). Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo I DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici (1). 2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile,
nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei
mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica (2). 3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato,
le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 4.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 4-bis. Il datore di lavoro
che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o
sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni del presente decreto (2). 4-ter. Nell'ambito degli adempimenti
previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli
previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo (3). (1)
Vedi, in applicazione del presente comma, il d.lg. 14 agosto 1996, n. 493. (2)
Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242 e così
modificato dall'art. 9, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre
1996, n. 608. (3) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
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SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2. Definizioni. 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona
che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato
anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli
enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono
computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il
presente decreto fa discendere particolari obblighi; b) datore di lavoro: il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale; c) servizio di prevenzione e protezione
dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva; d) medico competente: medico in possesso
di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del
lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277; e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata
dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta
o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante
per la sicurezza; g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno; h) agente: l'agente chimico, fisico o
biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; i)
unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni
o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (1). (1)
Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato
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SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3. Misure generali di tutela. 1. Le misure generali
per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò
non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso; f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g)
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio; i) utilizzo limitato degli
agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; l) controllo sanitario
dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) allontanamento del
lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona; n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di
ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le misure relative
alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Aggiornato alla G.U. del
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SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo I DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. 1.
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di
prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza. 3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva. 4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'art. 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; c) nomina,
nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. 5. Il datore di lavoro
adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in
particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d)
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico; f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiede
l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente
decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa; i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione; l) si astiene, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; m)
permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); n) prende
appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul
lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed
è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli
già disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta il rappresentante per la
sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q)
adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti. 6. Il datore
di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di
cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2
sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro
custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e
di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia
del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta. 9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi
entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende
estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di cui al
comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti: a) i casi
relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero
unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato
nell'allegato I; b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta
all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro
da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite
ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio. 11. Fatta eccezione
per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro
delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti
non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione
deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di
rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza. 12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico (1). (1) Articolo così
sostituito dall'art. 3, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo I DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 5. Obblighi dei lavoratori. 1. Ciascun lavoratore deve prendersi
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e
ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b)
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato
i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o
di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro
confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori durante il lavoro. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i
princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti (1). 2. Sono vietati la
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in
locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di
omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge (2). 3. Gli
installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono
attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza. (1) Comma così modificato dall'art. 4,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. (2) Comma così sostituito dall'art. 4, d.lg. 19
marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO I Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7. Contratto di appalto
o contratto d'opera. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera
di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori
di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non
si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 5,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo II SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Art. 8. Servizio di prevenzione e protezione. 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o
incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al
presente articolo. 2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del
servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza. 3. I dipendenti di cui al comma 2 devono
essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico. 4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro
può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione (1).
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e
laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con
oltre duecento dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta
lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private (1). 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei
dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono
insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (1). 7. Il
servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero
unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori. 8. Il responsabile del servizio
esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate. 9. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità
e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7. 10. Qualora il datore di lavoro ricorra a
persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia. 11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del
lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo
della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata
da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate: a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il
periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum
professionale. (1) Comma così sostituito dall'art. 6, d.lg. 19 marzo 1996, n.
242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo II SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 9. Compiti del
servizio di prevenzione e protezione. 1. Il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio,
alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i
sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e di sicurezza di cui all'art. 11; f) a fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all'art. 21. 2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di
prevenzione e protezione informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. I componenti del
servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono
a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. 4. Il
servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo II SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 10. Svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi. 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui
all'art. 8, comma 4. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di
cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei
datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per
territorio: a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi; b) una dichiarazione attestante
gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 (1); c) una relazione
sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria
azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni
o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla
legislazione vigente; d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. (1) Lettera così sostituita
dall'art. 7, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000,
n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo II SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Art. 11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti,
il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, indìce almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove
previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il
datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento, di cui
all'art. 4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c)
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza
e della protezione della loro salute. 3. La riunione ha altresì luogo in
occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 4. Nelle aziende, ovvero
unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al
comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la
convocazione di una apposita riunione. 5. Il datore di lavoro, anche tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del
verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO I Capo III PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI,
PRONTO SOCCORSO
Art. 12. Disposizioni generali. 1. Ai fini degli adempimenti di
cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro: a) organizza i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b) designa
preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4,
comma 5, lettera a) (1); c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i
comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e
dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed
immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) prende i
provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 2. Ai fini delle
designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto
delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero
sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 4. Il
datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. (1) Lettera così
sostituita dall'art. 7, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo III PREVENZIONE
INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 13. Prevenzione
incendi. 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti: a) i criteri diretti ad individuare: 1) misure intese ad evitare
l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la
gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti
del personale addetto e la sua formazione. 2. Per il settore minerario il
decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo III PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO
SOCCORSO
Art. 14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende
misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio
per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo
III PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 15.
Pronto soccorso. 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività
e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico
competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati. 2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di
cui al comma 1. 3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati
in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio
superiore di sanità. 4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni vigenti in materia. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo IV SORVEGLIANZA
SANITARIA
Art. 16. Contenuto della sorveglianza sanitaria. 1. La sorveglianza
sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La
sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica. 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari
dal medico competente. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA
SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo IV SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 17. Il medico
competente. 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con
il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori; b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; c) esprime
i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16; d)
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a
lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; f) informa ogni lavoratore interessato dei
risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; g) comunica, in
occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; h)
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza; i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua
le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata
ai rischi professionali; l) collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15; m) collabora
all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI. 2. Il medico
competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 3. Qualora il
medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2
esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (1). 4.
Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 5. Il medico
competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente da una
struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista; c)
dipendente del datore di lavoro. 6. Qualora il medico competente sia dipendente
del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 7. Il dipendente di una
struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora
esplichi attività di vigilanza (1). (1) Comma così modificato dall'art. 8,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo V CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 18. Rappresentante per la sicurezza. 1. In tutte le aziende,
o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo nella
contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche
provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il
numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente: a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000
dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità
produttive. 7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti
dal decreto di cui all'art. 22, comma 7. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n.
73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo V CONSULTAZIONE E
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 19. Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza. 1. Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro
in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero
unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio
di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 22, comma 5; e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata,
comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; h) promuove
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa
proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile
dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare
ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 3. Le
modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in
sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante per la
sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali. 5. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui
all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui
all'art. 4, comma 5, lettera o). Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo V CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 20. Organismi paritetici. 1. A livello territoriale sono
costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre
prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti. 2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali. 3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla
rappresentanza indicata nel medesimo articolo. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo VI INFORMAZIONE
E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21. Informazione dei lavoratori. 1. Il datore
di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione
su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa
in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli
connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15. 2. Il datore di
lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n.
73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo VI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 22. Formazione dei lavoratori. 1. Il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1,
comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e
di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni (1). 2. La formazione deve avvenire in occasione: a)
dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto
ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la
normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel
proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. I
lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono
essere adeguatamente formati (1). 6. La formazione dei lavoratori e quella dei
loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 7. I Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui
all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia
delle imprese. (1) Comma così sostituito dall'art. 9, d.lg. 19 marzo 1996, n.
242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo VII DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23.
Vigilanza. 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale
e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2.
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro
che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità
sanitaria locale competente per territorio. 3. Il decreto di cui al comma 2 è
emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima
ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale
ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le
aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie (1). (1) Articolo così sostituito
dall'art. 10, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000,
n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo VII DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 24. Informazione, consulenza, assistenza. 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno
tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri
dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione
generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di
patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni
dei datori di lavoro (1). 2. L'attività di consulenza non può essere prestata
dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza. (1) Comma così
sostituito dall'art. 11, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo VII DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 25. Coordinamento. 1. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di
comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di
radioprotezione (1). (1) Comma così modificato dall'art. 12, d.lg. 19 marzo
1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO I Capo VII DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro. 1. (Omissis) (1). 2. (Omissis) (2). 3.
(Omissis) (3). (1) Sostituisce l'art. 393, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547. (2)
Sostituisce l'art. 394, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547. (3) Abroga l'art. 395,
d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo VII DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 27. Comitati regionali di coordinamento. 1. Con
atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità
di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva
permanente. 2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i
pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e
dell'UNICEM. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO I Capo VII DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 28. Adeguamenti al progresso tecnico. 1. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente: a) è riconosciuta la conformità alle
vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di
mezzi e sistemi di sicurezza (1); b) si dà attuazione alle direttive in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea
per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale; c) si
provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli
allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico. (1) Lettera
così sostituita dall'art. 14, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U.
del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO I Capo VIII
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 29. Statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali. 1. L'INAIL e l'ISPESL si
forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici. 2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una
conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in
relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e
tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali. 3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività
lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la
classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici
di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti. 4. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri
integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi. 5. I
criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e
ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e
forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO
Art. 30. Definizioni. 1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per
luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo
nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile
per il lavoro. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai
mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili (1); c) alle industrie
estrattive; d) ai pescherecci; e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte
di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata
dell'azienda. 3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le
prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell'allegato II. 4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto,
se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. 5. L'obbligo di cui
al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale,
le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da
lavoratori portatori di handicap. 6. La disposizione di cui al comma 4 non si
applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma
debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. (1) Vedi il d.lg. 14
agosto 1996, n. 494. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA
SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO
Art. 31. Requisiti di sicurezza
e di salute. 1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle
prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1°
gennaio 1997. 2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un
provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve
immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed
ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso. 3.
Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 4. Ove vincoli urbanistici o
architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure
alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma,
sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio (1). (1)
Articolo così sostituito dall'art. 15, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO II LUOGHI
DI LAVORO
Art. 32. Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro
provvede affinché: a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono
a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo
scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; b) i luoghi di lavoro,
gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica
e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che
possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; c) i luoghi di
lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura,
onde assicurare condizioni igieniche adeguate; d) gli impianti e i dispositivi
di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO
Art. 33. Adeguamenti di norme. 1.
(Omissis) (1). 2. (Omissis) (2). 3. (Omissis) (3). 4. (Omissis) (4). 5.
(Omissis) (5). 6. (Omissis) (6). 7. (Omissis) (7). 8. (Omissis) (8). 9.
(Omissis) (9). 10. (Omissis) (10). 11. (Omissis) (11). 12. (Omissis) (12). 13.
(Omissis) (13). 14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. (1) Sostituisce l'art. 13, d.p.r. 27 aprile
1955, n. 547. (2) Sostituisce l'art. 14, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547. (3)
Sostituisce l'art. 8, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547. (4) Sostituisce
l'intestazione del titolo II, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303. (5) Modifica il
comma 1 dell'art. 6, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303. (6) Sostituisce l'art. 9,
d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303. (7) Sostituisce l'art. 11, d.p.r. 19 marzo 1956,
n. 303. (8) Sostituisce l'art. 10, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303. (9) Sostituisce
l'art. 7, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303. (10) Sostituisce l'art. 14, d.p.r. 19
marzo 1956, n. 303. (11) Sostituisce l'art. 40, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303.
(12) Sostituisce gli artt. 37 e 39, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303. (13)
Sostituisce l'art. 11, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO III USO DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 34. Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona
all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 35. Obblighi del
datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed
idonee ai fini della sicurezza e della salute. 2. Il datore di lavoro attua le
misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro
siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter (1). 3. All'atto
della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in
considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti
dall'impiego delle attrezzature stesse; c-bis) i sistemi di comando, che devono
essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni
prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura (2). 4. Il datore
di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate
correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo
la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso; c-bis) disposte in maniera tale da
ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in
particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate
o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro (2). 4-bis. Il
datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi sia assicurato che: a) vengano disposte e fatte
rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in
una zona di lavoro; b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che
i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di
lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei
lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature; c) il trasporto di lavoratori
su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su
posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori
durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata; d) le
attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate
nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente
di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (3). 4-ter. Il
datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate
a sollevare carichi sia assicurato che: a) gli accessori di sollevamento siano
scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto
del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più
accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire
all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano
scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati; b) allorché due o più
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si
intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i
carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse; c) i lavori siano
organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo
diretto o indiretto; d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente
progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la
sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per
garantire il buon coordinamento degli operatori; e) qualora attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere
i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di
energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai
rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo
il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia
stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza; f) allorché le
condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo
la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure
di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (3). 4-quater. Il datore di lavoro,
sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui
all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di
successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate <
>, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento
(3). 4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono
tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di
cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste
sono utilizzate (3). 5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici,
il datore di lavoro si assicura che: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è
riservato a lavoratori all'uopo incaricati; b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti. (1) Comma così modificato
dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 359. (2) Lettera aggiunta dall'art. 2,
d.lg. 4 agosto 1999, n. 359. (3) Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 4 agosto
1999, n. 359. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 36. Disposizioni
concernenti le attrezzature di lavoro. 1. Le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
stessi ad esse applicabili. 2. Le modalità e le procedure tecniche delle
verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale
l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio (1). 3. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 2 (2). 4. (Omissis) (3). 5. (Omissis) (4). 6.
(Omissis) (5). 7. (Omissis) (6). 8. Le disposizioni del presente articolo
entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8-bis. Il datore di lavoro adegua
ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di
lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori
alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di
direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché
esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente (7).
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono
adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un
livello di sicurezza equivalente (7). 8-quater. Le modifiche apportate alle
macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni
di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e
delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto
(7). (1) Comma così sostituito dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 359. (2)
Comma così modificato dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 359. (3) Aggiunge un
comma all'art. 52, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547. (4) Aggiunge un comma all'art.
53, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547. (5) Aggiunge un comma all'art. 374, d.p.r. 27
aprile 1955, n. 547. (6) Aggiunge due commi all'art. 20, d.p.r. 19 marzo 1956,
n. 303. (7) Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 359. Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO III USO
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 37. Informazione. 1. Il datore di lavoro
provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria
in rapporto alla sicurezza e relativa: a) alle condizioni di impiego delle
attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle
esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili. 1-bis. Il datore di lavoro provvede
altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso
delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate
direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature (1). 2. Le
informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati. (1) Comma aggiunto dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 359.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 38. Formazione ed
addestramento. 1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori
incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata
sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li
metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in
relazione ai rischi causati ad altre persone. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO III USO DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 39. Obblighi dei lavoratori. 1. I lavoratori si
sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore di lavoro. 2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione
ed all'addestramento ricevuti. 3. I lavoratori: a) hanno cura delle attrezzature
di lavoro messe a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria
iniziativa; c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature
di lavoro messe a loro disposizione. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Art. 40. Definizioni. 1. Si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di
protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature
di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le
attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 41. Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 42.
Requisiti dei DPI. 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un
rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di
lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso
di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 43. Obblighi del
datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a)
effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle
eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta,
sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle
norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la
scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione (1). 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di
cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie
per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro
di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di
cui all'art. 45, comma 2. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i
DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie; b) provvede a che i DPI siano
utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni
comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e,
qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più
persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile
nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g)
assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso
l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i
dispositivi di protezione dell'udito. (1) Lettera così modificata dall'art. 18,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Art. 44. Obblighi dei lavoratori. 1. I lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5. 2. I
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo
i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 45.
Criteri per l'individuazione e l'uso. 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V
costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'art. 43, commi 1 e 4. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura,
dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica: a) i criteri per
l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui,
ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Art. 46. Norma transitoria. 1. Fino alla data del 31 dicembre 1998
e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati: a) i DPI
commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475; b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del
presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di
altri Paesi della Comunità europea. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art.
47. Campo di applicazione. 1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra
l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro. 2. Si
intendono per: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto
o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni
del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per
le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari; b) lesioni
dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso-lombare. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n.
73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 48. Obblighi dei datori di lavoro. 1. Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato
VI. 3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico
ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i
posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile
sicura e sana. 4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a) valuta, se
possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del
carico, in base all'allegato VI; b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre
tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei
fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e
delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI; c)
sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle
attività di cui al presente titolo. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art.
49. Informazione e formazione. 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) il peso di un carico; b) il
centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un
imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei
carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono
eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato
VI. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE
MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 50. Campo di applicazione. 1. Le norme del
presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di
attrezzature munite di videoterminali. 2. Le norme del presente titolo non si
applicano ai lavoratori addetti (1): a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai
sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico; d) ai sistemi denominati <
> ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; e)
alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature
munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; f) alle macchine di
videoscrittura senza schermo separato. (1) Alinea così modificato dall'art. 19,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
Art. 51. Definizioni. 1. Ai fini del presente titolo si intende
per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro:
l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente
con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per
l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante,
il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di
lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una
attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per
almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui
all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa (1). (1) Lettera così modificata
dall'art. 19, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000,
n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
Art. 52. Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro,
all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i
posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli
occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il datore di lavoro
adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE
MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 53. Organizzazione del lavoro. 1. Il datore di
lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei
videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 54. Svolgimento
quotidiano del lavoro. 1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per
almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali
interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al
comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalità
e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a
livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 5. é
comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono
compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che
sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non
possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli
effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA
SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 55. Sorveglianza sanitaria. 1. I lavoratori prima di essere addetti alle
attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per
evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e
della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita
medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami
specialistici (1). 2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma
1 i lavoratori vengono classificati in: a) idonei, con o senza prescrizioni; b)
non idonei. 3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i
lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono
sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale. 4. Il
lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni
qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente. 5. La spesa relativa alla dotazione di
dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico
del datore di lavoro. (1) Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 19 marzo
1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 56.
Informazione e formazione. 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) le misure applicabili al
posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52; b) le
modalità di svolgimento dell'attività; c) la protezione degli occhi e della
vista. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce
con decreto una guida d'uso dei videoterminali. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE
MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 57. Consultazione e partecipazione. 1. Il datore
di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la
sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente
titolo. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 58.
Adeguamento alle norme. 1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle
prescrizioni dell'allegato VII. 2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a
quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997 (1). (1) Comma così
modificato dall'art. 19, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE
MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 59. Caratteristiche tecniche. 1. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di
carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della
evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze
nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali. Aggiornato alla G.U.
del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII PROTEZIONE DA
AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1) (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, d.lg.
25 febbraio 2000, n. 66. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 60. Campo di
applicazione. 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni a causa della loro attività lavorativa (1). 2. Le norme del presente
titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, capo III (2). 3. Il presente titolo non si applica ai
lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica. (1) Comma così modificato dall'art.
1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. (2) Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg.
25 febbraio 2000, n. 66. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA
SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1)
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 61. Definizioni. 1. Agli effetti del presente decreto
si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri
relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto
1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai
requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285; 3) una
sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una
sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato
contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di
una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1
o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52,
e 16 luglio 1998, n. 285; c) valore limite: se non altrimenti specificato, il
limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente
cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un
lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito
nell'allegato VIII-bis (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 25
febbraio 2000, n. 66. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA
SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1)
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 62. Sostituzione e riduzione. 1. Il datore di
lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul
luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori (1). 2. Se non è tecnicamente
possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o
mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile
(1). 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il
datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia
ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve
comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis
(2). (1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. (2)
Comma così modificato dall'art. 4, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1) (1) Rubrica così sostituita
dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO
Art. 63. Valutazione del rischio. 1. Fatto salvo quanto previsto all'art.
62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all'art. 4, comma 2 (1). 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare,
delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro
stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in
scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che
ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di
tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento
cutaneo (2). 3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 4. Il documento di
cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati: a) le attività
lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o
mutageni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione
dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni (3); b) i
quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti (3); c) il numero dei
lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni (3); d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado
della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la
possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i
preparati eventualmente utilizzati come sostituti (3). 5. Il datore di lavoro
effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul
lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma
4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3. (1) Comma, da ultimo,
così modificato dall'art. 20, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. (2) Comma così
modificato dall'art. 1 e dall'art. 4, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. (3) Lettera
così modificata dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Aggiornato alla
G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII PROTEZIONE
DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1) (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1,
d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 64.
Misure tecniche, organizzative, procedurali. 1. Il datore di lavoro: a)
assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti
cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi
superiori alle necessità predette (1); b) limita al minimo possibile il numero
dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali <
>, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi
connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto
divieto di fumare (1); c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo
che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non
è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni
deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n).
L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di
ventilazione generale (1); d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o
mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277 (1); e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di
emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti
cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza (1); h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile
(1); i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati
(1). (1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1) (1) Rubrica così
sostituita dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Capo II OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO
Art. 65. Misure igieniche. 1. Il datore di lavoro: a) assicura
che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b)
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da
riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i
dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione. 2. é
vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art.
64, lettera b). Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1) (1)
Rubrica così sostituita dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 66. Informazione e formazione. 1. Il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti
cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i
rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi
supplementari dovuti al fumare (1); b) le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di
indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali
di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il
verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli
imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera
chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre
indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modifiche ed integrazioni (2). (1) Lettera così modificata
dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. (2) Comma così modificato dall'art.
1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
MUTAGENI (1) (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000,
n. 66. Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 67. Esposizione non
prevedibile. 1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa
dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2. I
lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario. 3. Il datore di lavoro comunica al più presto
all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e
riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze. Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1) (1) Rubrica così sostituita
dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO
Art. 68. Operazioni lavorative particolari. 1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è
prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che
soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione
mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e
dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1
dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le
necessità delle lavorazioni. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
MUTAGENI (1) (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000,
n. 66. Capo III SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69. Accertamenti sanitari e norme
preventive e protettive specifiche. 1. I lavoratori per i quali la valutazione
di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure
di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le
procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 4. Ove gli
accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 5. A seguito
dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: a) una nuova
valutazione del rischio in conformità all'art. 63; b) ove sia tecnicamente
possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per
verificare l'efficacia delle misure adottate (1). 6. Il medico competente
fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa. (1)
Comma così sostituito dall'art. 20, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1) (1) Rubrica così sostituita
dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Capo III SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.
70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie. 1. I lavoratori di cui
all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato
e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i
rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad
istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso
l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e,
tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 4.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore
stesso. 5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro
consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
all'ISPESL. 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro
almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a
quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni
o mutageni. 7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le
cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del
segreto professionale e del trattamento dei dati personali. 8. Il datore di
lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a
quanto previsto ai commi da 1 a 7: a) consegna copia del registro di cui al
comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e
comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto
superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; c) in caso di
cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al
comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con
esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia
delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché
copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4. 9. I modelli e le modalità di tenuta del
registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente. 10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati
di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta
li rende disponibili alle regioni (1). (1) Articolo, da ultimo, così modificato
dall'art. 6, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000,
n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI MUTAGENI (1) (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, d.lg. 25
febbraio 2000, n. 66. Capo III SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 71. Registrazione dei
tumori. 1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli
istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di
neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti
cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica
ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 2. L'ISPESL
realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di
monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i
flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di
registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di
carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle
rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre
istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed
alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale (1). 3. Con
decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le
modalità di trasmissione di cui al comma 1. 4. Il Ministero della sanità
fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni
dei dati del registro di cui al comma 1. (1) Comma così sostituito dall'art. 7,
d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
MUTAGENI (1) (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000,
n. 66. Capo III SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 72. Adeguamenti normativi. 1. La
Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le
sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non
essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta,
in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi. 2. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica
nazionale: a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o
mutageni; b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1 (1). (1) Articolo così
sostituito dall'art. 8, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA
AGENTI BIOLOGICI Capo I
Art. 73. Campo di applicazione. 1. Le norme del presente
titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di
esposizione ad agenti biologici. 2. Restano ferme le disposizioni particolari di
recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 91, è soppresso (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 21, d.lg. 19
marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo I Art. 74.
Definizioni. 1. Ai sensi del presente titolo si intende per: a) agente
biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni; b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura
cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo I
Art. 75.
Classificazione degli agenti biologici. 1. Gli agenti biologici sono ripartiti
nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: a) agente
biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può
causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è
poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3:
un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità,
ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; d)
agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può
presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 2. Nel caso
in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito
in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va
classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 3.
L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,
3, 4. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo I
Art. 76. Comunicazione. 1. Il
datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti
biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei
lavori: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento
di cui all'art. 78, comma 5. 2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato
all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico
del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 3. Il datore di
lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio
per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende
utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al
comma 1. 5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di
microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito
all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al
comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i
singoli casi di specie dal predetto decreto. 6. I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per
quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA
AGENTI BIOLOGICI Capo I
Art. 77. Autorizzazione. 1. Il datore di lavoro che
intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico
del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità. 2. La
richiesta di autorizzazione è corredata da: a) le informazioni di cui all'art.
76, comma 1; b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. 3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere
dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca. 4. Il datore di lavoro in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni
nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. 5. I laboratori che
forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al
comma 4. 6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero
della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del
gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle
previsioni di cui ai commi 1 e 4. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo
II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 78. Valutazione del rischio. 1. Il datore
di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto
di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente
biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della
classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di
quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2; b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali
effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è
affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività
lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del
sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 2. Il datore di
lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al
presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative
(1). 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1
in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata. 4. Nelle attività, quali quelle riportate a
titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata
intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2,
82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che
l'attuazione di tali misure non è necessaria. 5. Il documento di cui all'art.
4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati: a) le fasi del procedimento
lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; b) il
numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; d) i
metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e
protettive applicate; e) il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o
del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 6. Il
rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della
valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. (1)
Comma così sostituito dall'art. 21, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 79.
Misure tecniche, organizzative, procedurali. 1. In tutte le attività per le
quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e
procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 2.
In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti
biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; b) limita al
minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici; c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure
collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) adotta misure igieniche per
prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico
fuori dal luogo di lavoro; f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati; g) elabora idonee
procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale; h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i)
verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del
contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l)
predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei
rifiuti stessi; m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 80. Misure igieniche. 1. In tutte le attività nelle quali la valutazione
di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi
oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione
indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati
dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì
a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la
zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti. 2. é vietato assumere cibi o bevande e
fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione. Aggiornato alla
G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 81.
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie. 1. Il datore di
lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei
rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e
residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività
svolta. 2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di
manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la
comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. 3. Nei servizi di isolamento
che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da
agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da
attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell'allegato XII. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO
Art. 82. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari. 1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei
laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di
ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro
adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII. 2. Il
datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree
di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 4. 3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con
possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali
destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo
livello di contenimento. 4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di
agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un
rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 5. Per i
luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più
elevate. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO
Art. 83. Misure specifiche per i processi industriali. 1. Fatto
salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi
industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore
di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato
XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2. 2. Nel caso
di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un
rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 84.
Misure di emergenza. 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la
dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o
4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo
di usare gli idonei mezzi di protezione. 2. Il datore di lavoro informa al più
presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori
ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno
determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per
porre rimedio alla situazione creatasi. 3. I lavoratori segnalano immediatamente
al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o
incidente relativo all'uso di agenti biologici. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA
AGENTI BIOLOGICI Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 85. Informazioni e
formazione. 1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni,
in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti
biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e
protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto
impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del
gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da
adottare per ridurne al minimo le conseguenze. 2. Il datore di lavoro assicura
ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1. 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4.
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono
riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente. Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo III SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 86.
Prevenzione e controllo. 1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la
valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per
i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di
protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per
quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella
lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento
temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,
l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro (1). 2-ter. A seguito dell'informazione di cui al
comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in
conformità all'art. 78 (1). 2-quater. Il medico competente fornisce ai
lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti
biologici individuati nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti
della vaccinazione e della non vaccinazione (1). (1) Comma aggiunto dall'art.
21, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo
III SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 87. Registri degli esposti e degli eventi
accidentali. 1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi
di esposizione individuale. 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il
registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la
sicurezza hanno accesso a detto registro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità,
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute
(1); b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le
relative cartelle sanitarie e di rischio (1); c) in caso di cessazione di
attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo
di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del
medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio (1); d) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio
di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio (2); e) tramite il medico competente comunica ai
lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro
di cui al comma 1 (2). 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5,
sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare
infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale
periodo è di quaranta anni. 5. La documentazione di cui ai precedenti commi è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 6. I modelli e
le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie
e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente
(3). 7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di
sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1. (1) Lettera così
sostituita dall'art. 21, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. (2) Lettera così
modificata dall'art. 21, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. (3) Comma così sostituito
dall'art. 21, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000,
n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo III SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 88. Registro dei casi di malattia e di
decesso. 1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di
decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici. 2. I medici, nonché le
strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia,
ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica. 3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il
modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2. 4. Il
Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni
sull'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1. Aggiornato alla G.U.
del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IX SANZIONI
Art.
89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. 1. Il datore
di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera
a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78,
commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono
puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1;
22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2,
4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere
a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56,
comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81,
commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2 (1); b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g),
i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c);
21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66,
commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84,
comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. 3. Il datore di lavoro ed il
dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera
o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4 (2) (3). (1)
Lettera così modificata dall'art. 6, d.lg. 4 agosto 1999, n. 359. (2) Comma così
modificato dall'art. 11, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66. (3) Articolo così
sostituito dall'art. 22, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla G.U. del
28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IX SANZIONI
Art. 90.
Contravvenzioni commesse dai preposti. 1. I preposti sono puniti: a) con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l),
n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi
3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5;
41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e
4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2;
78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2 (1); b)
con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e
m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21;
37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1
e 4; 85, commi 1 e 4 (2). (1) Lettera così modificata dall'art. 6, d.lg. 4
agosto 1999, n. 359. L'art. 6 di modifica prevedeva una ulteriore modifica
consistente nell'aggiunta, prima della parola <<38>>, delle parole
<<36, comma 8-ter>>; non esistendo la parola <<38>>
nella presente lettera, supponiamo si tratti di una svista del legislatore. (2)
Articolo così sostituito dall'art. 23, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IX
SANZIONI
Art. 91. Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e
dagli installatori (1). 1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire
sessanta milioni. 2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due
milioni. (1) Rubrica così sostituita dall'art. 24, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IX SANZIONI
Art. 92. Contravvenzioni commesse dal medico competente. 1.
Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma
1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis (1); b) con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del
comma 3, e 70, comma 2 (2). (1) Lettera così modificata dall'art. 24, d.lg. 19
marzo 1996, n. 242. (2) Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 11, d.lg.
25 febbraio 2000, n. 66. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA
SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IX SANZIONI
Art. 93. Contravvenzioni commesse dai
lavoratori. 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la
violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84,
comma 3 (1); b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2;
84, comma 1 (2). (1) Lettera così modificata dall'art. 24, d.lg. 19 marzo 1996,
n. 242. (2) Articolo così modificato dall'art. 27, d.lg. 19 dicembre 1994, n.
758. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO IX SANZIONI
Art. 94. Violazioni amministrative. 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95. Norma transitoria. 1. In
sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31
dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 96. Decorrenza degli obblighi di
cui all'art. 4. 1. é fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 96-bis. Attuazione degli
obblighi. 1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui
all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del
presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività (1). (1)
Articolo aggiunto dall'art. 25, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. Aggiornato alla
G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO X DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 97. Obblighi d'informazione. 1. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione: a) il testo delle
disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro; b) ogni cinque anni, una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV; c) ogni
quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli V e VI. 2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle
commissioni parlamentari. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA
SOCIALE (GENERALITA')
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 98. Norma
finale. 1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal
presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro. Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA') ALLEGATI (Omissis).