Titolo I IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Capo IV Personale.
Art. 48.
(Personale a rapporto convenzionale).
L'uniformità del trattamento economico e
normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita
sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del
tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le
regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di
ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la
stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque
rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale
di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti
designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro
30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti
deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono
prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e
quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici
generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità
sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni
cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i
medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per
gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che è
consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4)
la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto
convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la
migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di
libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici
ambulatoriali specialisti e generici da determinare in rapporto ad altri impegni
di lavoro compatibili la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico
in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore: il divieto di esercizio
della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività
libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione.
Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di
servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari
situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda
motivata alla unità sanitaria locale; 6) l'incompatibilità con qualsiasi forma
di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con
case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al
rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la
differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità
del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della
prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe
socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera
scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro
prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni
effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative
di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attività dei medici
convenzionati, nonchè le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli
obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la
risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro
irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e
fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme
di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone
particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore
distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalità per assicurare
l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le
modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o
impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione
fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e
la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione
sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza,
alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al
comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le
altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le
modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi
criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che
erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori
dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da
stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui
all'art. 28. é nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo,
stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei
rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità
sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per
l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. é altresì nulla
qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente
articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la
responsabilità personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini
nazionali, nonchè i collegi professionali, nel corso delle trattative per la
stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie,
partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere
deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai
compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì
tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti
agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi
convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di
convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma
precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministero della
sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione
nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta
federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti
nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui
l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sarà riordinato con
legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la
determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro
versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n.
289.