30.10.1997
L'articolo 22 del DPR numero 484/96 stabilisce che ciascun
medico di base deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel
quale esercitare l'attività convenzionata. E' bene sottolineare che è definito
propriamente "studio professionale" e non ambulatorio, parola
quest'ultima che indica strutture sanitarie più complesse. Ciò significa che
il MMG può svolgere nel proprio studio anche attività professionale privata ma
solo nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente Convenzione.
In quest'ottica non va dimenticato che i locali dello studio, ai sensi del terzo
comma dell'art. 22 del DPR 484/96, devono essere adibiti
"esclusivamente" ad uso di studio medico con specifica destinazione e
se è ubicato presso strutture adibite ad altre attività, lo stesso deve avere
un ingresso "indipendente" e deve essere eliminata "ogni
comunicazione" tra i locali dove si svolgono le diverse attività
professionali.
Le norme che precedono impongono quindi una netta separazione fisica tra lo
studio del MMG e le stanze adibite a svolgimento di altre attività da
parte di soggetti diversi del MMG.
Pertanto non si potrà "ospitare" nel proprio studio lo specialista
privato, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo svolga l'attività
professionale durante l'orario o al di fuori dell'orario in cui lo studio è
utilizzato esclusivamente per la medicina generale.
Il MMG che dispone di altri locali rispetto a quelli destinati alla propria
attività convenzionata sarà ovviamente libero di concederli in affitto, ovvero
in comodato d'uso gratuito, ad altro collega specialista privato solo previa
separazione fisica dei due studi, ciascuno dei quali dovrà avere un proprio
ingresso indipendente.
12.10.1997
Avere o non avere un altro medico nello studio, in
subaffitto o magari come ospite a titolo gratuito ?.
In particolare, è possibile condividere, da convenzionati, con uno specialista?
La risposta è sì. Ma le norme vanno lette bene e occorre tenere presente che
da regione a regione, da ASL ad ASL, le cose cambiano.
Attualmente convivono due interpretazioni opposte: in alcune ASL lo studio
medico convenzionato, quando sopraggiunge un altro medico, diventa
poliambulatorio. In tal caso, per la convenzione di medicina generale (articolo
22) le sale da visita devono avere ingressi separati: se lo studio di un medico
convenzionato "è ubicato in strutture adibite anche ad altre attività,
deve avere un ingresso indipendente e va eliminata ogni comunicazione tra le due
strutture". Di comune ci può essere unicamente la sala d'attesa. Deve
inoltre essere eliminata ogni comunicazione tra le due sale mediche.
Una seconda interpretazione, portata avanti da alcune leggi regionali come la
n° 5 della Lombardia, è che solo le strutture sanitarie autorizzate diverse
dallo studio medico devono avere ingressi indipendenti se intendono ospitare
più medici. L'autorizzazione della ASL, in questo secondo caso non è
necessaria in quanto non basta che un medico ospiti uno specialista fuori orario
di lavoro perchè lo studio privato si trasformi in poliambulatorio. Ma
attenzione: nella stessa Lombardia molte ASL stanno interpretando la legge
regionale in senso restrittivo, e non solo parlano di poliambulatori o, meglio
ancora di "istituzioni private sanitarie", ma chiedono ai due medici,
oltre all'autorizzazione, anche la nomina di un direttore sanitario.
In quest'ultimo caso bisognerà appurare se la ASL consideri o meno la struttura
sanitaria autorizzata come poliambulatorio. Infatti, se si tratta di
poliambulatorio, per i due medici arriverà l'altra tegola: dovranno cioè
provvedere al doppio ingresso.
Lo specialista deve in ogni caso chiedere all'ASL come si regola quest'ultima in
un caso come il suo: nella maggior parte dei casi alla risposta seguirà la
procedura di autorizzazione.