CAPO I - Indipendenza e dignità della professione
Articolo 3 - Doveri del medico
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e
psichica dell’uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della
libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni
di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di
condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di
guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera.
La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come
condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
Articolo 4 - Libertà e indipendenza della professione
L’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e
sull’indipendenza della professione.
Articolo 5 - Esercizio dell’attività professionale
Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle
conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali,
assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica
e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve
soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi
natura.
Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente a
imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale,
da qualunque parte essa provenga.
Articolo 6 - Limiti dell’attività professionale
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo
di vantaggio professionale.
CAPO II - Prestazioni d’urgenza
Articolo 7 - Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può
mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve
tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata
assistenza.
Articolo 8 - Calamità
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve
mettersi a disposizione dell’autorità competente.
CAPO III - Obblighi peculiari del medico
Articolo 9 - Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato
o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì,
conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano
la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto,
proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce,
notifiche e certificazioni obbligatorie):
la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o
del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle
conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa;
l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di
terzi, nel caso in cui l’interessato stesso non sia in grado di
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;
l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel
caso di diniego dell’interessato, ma previa autorizzazione del
garante per la protezione dei dati personali. La morte del paziente
non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico non deve
rendere al giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o
è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione. La
cancellazione dall’albo non esime moralmente il medico dagli
obblighi del presente articolo.
Articolo 10 - Documentazione e tutela dei dati
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se
affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare i
suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve
vigilare affinché essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni
relative a singole persone, il medico deve assicurare la non
identificabilità delle stesse.Analogamente il medico non deve
diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione,
notizie che possano consentire l’identificazione del soggetto cui si
riferiscono.
Articolo 11 - Comunicazione e diffusione di dati
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole
persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività
sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a
garantire la tutela del segreto professionale. Il medico, nella
diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il
consenso dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati
sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza,
della sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO IV - Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Articolo 12 - Prescrizione e trattamento terapeutico
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia
impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non
può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a
un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è
riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella
applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in
regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di
rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate
e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso
appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del
paziente. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura
e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni,
controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni
individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi
diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del
paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle
evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi
diagnostici non provati scientificamente o non supportati da
adeguata sperimentazione e documentazione clinico -scientifica,
nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a
richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e
coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate
ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, per
indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora
autorizzate al commercio, è consentita purché la loro efficacia e
tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi,
acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il
medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a
monitorarne gli effetti.
E’ obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità
competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un
trattamento terapeutico.
Articolo 13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del
decoro e della dignità della professione si esprime nell’esclusivo
ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale,
fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale
non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di
comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del consenso.
E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire
chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle
cosiddette "pratiche non convenzionali". Il medico venuto a
conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o
collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente
comma, è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine professionale.
Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di
prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati
alla professione è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di
appartenenza.
Articolo 14 - Accanimento diagnostico-terapeutico
Il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non
si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del
malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Articolo 15 - Trattamenti che incidono sulla integrità
psico-fisica
I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico
- fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento
delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un
concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V - Obblighi professionali
Articolo 16 - Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico ha l’obbligo dell’aggiornamento e della formazione
professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento
delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
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CAPO I - Regole generali di comportamento
Articolo 17 - Rispetto dei diritti del cittadino
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria
attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della
persona.
Articolo 18 - Competenza professionale
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non
assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo,
dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per
un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute
necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati,
tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la
corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali
non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al
paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Articolo 19 - Rifiuto d’opera professionale
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con
la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare
la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e
immediato nocumento per la salute della persona assistita.
Articolo 20 - Continuità delle cure
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del
rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione,
informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di
adeguata competenza. Il medico non può abbandonare il malato
ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo
fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Articolo 21 - Documentazione clinica
Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita,
mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione
della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e
istituzioni da essa indicati per iscritto.
Articolo 22 - Certificazione
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino
certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere
certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che
abbia direttamente constatato.
Articolo 23 - Cartella clinica
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e
contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione
patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
CAPO II - Doveri del medico e diritti del cittadino
Articolo 24 - Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce
principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta presso le
strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce
diritto fondamentale del cittadino. E’, pertanto, vietato qualsiasi
accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino
alla libera scelta. Il medico può consigliare, ma non pretendere,
che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi
di cura.
Articolo 25 - Sfiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona
assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il
medico può rinunciare all’ulteriore trattamento, purché ne dia
tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla
sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la
documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso
scritto dell’interessato.
Articolo 26 - Soccorso d’urgenza
Il medico che presti soccorso d’urgenza a un malato curato da altro
collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del
curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione
delle cure.
Articolo 27 - Fornitura di medicinali
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo
oneroso. E’ vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri
a sé o ad altri indebito lucro.
Articolo 28 - Comparaggio
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III - Doveri del medico verso i minori, gli anziani e disabili
Articolo 29 - Assistenza
Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l’anziano e il
disabile, in particolare quando ritenga che l’ambiente, familiare o
extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito
alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti,
violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di
denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti
dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza,
perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico
sviluppo psico - fisico e affinché allo stesso, all’anziano e al
disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo
particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non
autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia
incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non
legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla
competente autorità giudiziaria.
CAPO IV - Informazione e consenso
Articolo 30 - Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze
delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto
delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la
massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve
essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste
di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da
poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono
essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti
e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della
persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro
soggetto l’informazione deve essere rispettata.
Articolo 31 - Informazione a terzi
L’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente
espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9
allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli
eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo
stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Articolo 32 - Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o
terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del
paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge
e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle
stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione
inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non
sostitutivo del processo informativo di cui all’articolo 30. Il
procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano
comportare grave rischio per l’incolumità della persona, devono
essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa
informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una
opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di
documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il
medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi,
non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà
della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo
articolo 34.
Articolo 33 - Consenso del legale rappresentante
Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso
agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei
dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al
trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di
incapaci, il medico è tenuto a informare l’autorità giudiziaria.
Articolo 34 - Autonomia del cittadino
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà
e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi,
liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è
in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo
di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente
manifestato dallo stesso. Il medico ha l’obbligo di dare
informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà,
compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo
restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante;
analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di
mente.
Articolo 35 - Assistenza d’urgenza
Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per
la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà
contraria, il medico deve prestare l’assistenza e le cure
indispensabili.
CAPO V - Assistenza ai malati inguaribili
Articolo 36 - Eutanasia
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né
favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Articolo 37 - Assistenza al malato inguaribile
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla
fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza
morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze,
fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto
possibile, della qualità di vita. In caso di compromissione dello
stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di
sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile. Il sostegno
vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la
perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
CAPO VI - Trapianti
Articolo 38 - Prelievo di parti di cadavere
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti
dalle leggi in vigore.
Articolo 39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente
Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo
se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica
e se non produttivo di menomazioni permanenti dell’integrità fisica
o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative in
materia. Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio
e di lucro e presuppone l’informazione e il consenso scritto del
donatore o dei suoi legali rappresentanti.
CAPO VII - Sessualità e riproduzione
Articolo 40 - Informazione in materia di sessualità, riproduzione e
contraccezione
Il medico, nell’ambito della salvaguardia del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli
e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della
persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità, di
riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire in materia di sessualità e di
riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare la salute.
Articolo 41 - Interruzione volontaria di gravidanza
L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla
legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se
compiuta a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente
pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove
possa essere sostituito da altro collega altrettanto efficacemente,
può rifiutarsi d’intervenire nell’interruzione volontaria di
gravidanza.
Articolo 42 - Fecondazione assistita
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo
scopo di ovviare alla sterilità.
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del
nascituro, di attuare:
forme di maternità surrogata;
forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali
stabili;
pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non
precoce;
forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a
pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed
è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale
di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la
produzione di embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori
o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAP. VIII - Sperimentazione
Articolo 43 - Interventi sul genoma e sull’embrione umano
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla
prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull’embrione che non abbiano
finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Articolo 44 - Test genetici predittivi
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a
rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non
espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o
dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari
informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro
significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza, sulle
prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita,
nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia. Il
medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a
fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e
consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino
interessato.
Articolo 45 - Sperimentazione scientifica
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che
si avvale anche della sperimentazione sull’animale e sull’uomo.
Articolo 46 - Ricerca biomedica e sperimentazione sull’uomo
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull’uomo devono ispirarsi
all’inderogabile principio dell’inviolabilità, dell’integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al
consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per
iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica
informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti,
nonché sui rischi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in
qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetti minori
o incapaci è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive
e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere
espresso dai legali rappresentanti. Ove non esistano finalità
terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su minori, su
infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di
soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura. La sperimentazione
deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel
quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo
assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Articolo 47 - Sperimentazione clinica
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica
clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o
terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente
suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini
interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere
deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e
terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello
stato di salute.
Articolo 48 - Sperimentazione sull’animale
La sperimentazione sull’animale deve essere improntata a esigenze e
a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata
aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta
con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver
ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico.
CAPO IX - Trattamento medico e libertà personale
Articolo 49 - Obblighi del medico
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della
libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della
persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche
funzioni. In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico
non deve porre in essere o autorizzare misure coattive, salvo casi
di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla legge.
Articolo 50 - Tortura e trattamenti disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o
semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o ad
atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
E’ vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione
sessuale femminile.
Articolo 51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi
Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e
consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla
sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue
condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili
conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere
iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di
nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
CAPO X - Onorari professionali
Articolo 52 - Onorari professionali
Nell’esercizio libero professionale vale il principio generale
dell’intesa diretta tra medico e cittadino. L’onorario deve
rispettare il minimo professionale approvato dall’Ordine anche per
le prestazioni svolte all’interno di società di professionisti o a
favore della mutualità volontaria compresa l’attività libero
professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti delle
aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si
configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che
va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da
entrambi.
I compensi per le prestazioni medico - chirurgiche non possono
essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima
professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita
da ciascun Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di
criteri definiti dalla Federazione nazionale con proprio atto di
indirizzo e coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la
sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza
sleale o illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI - Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Articolo 53 - Pubblicità in materia sanitaria
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di
pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o
privata, nella quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell’uso che si fa del suo nome, delle sue
qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti
televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi
televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di
sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Articolo 54 - Informazione sanitaria
L’informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della
pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra
strutture, servizi e professionisti è indispensabile che
l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e
discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e
controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal
consiglio dell’Ordine provinciale di appartenenza sulla base di
principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione
nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su
temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve
garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni
scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano
timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella
pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma
pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.
Articolo 55 - Scoperte scientifiche
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in
campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità
scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie
speranze.
Articolo 56 - Divieto di patrocinio
Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio e
avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e
commerciali di esclusivo interesse promozionale.
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CAPO I - Solidarietà tra medici
Articolo 57 - Rispetto reciproco
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto e della considerazione della rispettiva attività
professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un
collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il
diritto al recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti
a ingiuste accuse.
Articolo 58 - Rapporti con il medico curante
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per
ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro
collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili
dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare
comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente
indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico - terapeutici
attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero
ospedaliero.
CAPO II - Consulenza e consulto
Articolo 59 - Consulenza e consulto
Il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la
consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione,
ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo
possesso, qualora la complessità del caso clinico o l’interesse del
malato esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche
diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia
richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal
parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e l’eventuale
documentazione relativa al caso. Il modo e i tempi per la consulenza
sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole
della collegiale collaborazione.
Articolo 60 - Divergenza tra curante e consulente
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono
rispettare la dignità sia del curante che del consulente.
E’ affidato al medico curante il compito di attuare l’indirizzo
terapeutico concordato con il consulente ed eventualmente adeguarlo
alle situazioni emergenti. In caso di divergenza di opinioni il
curante può richiedere altra consulenza.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del
curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e
l’indirizzo terapeutico consigliato.
CAPO III - Altri rapporti tra medici
Articolo 61 - Supplenza
Il medico che sostituisce nell’attività professionale un collega è
tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le
informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al
fine di assicurare la continuità terapeutica.
Articolo 62 - Medico curante e ospedaliero
Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e
private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato,
deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla
riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di
informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità
diagnostico - terapeutica.
Articolo 63 - Giudizio clinico - Rispetto della professionalità
I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti
clinico - ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la
dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la
reputazione professionale dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la
dimissione del malato.
CAPO IV - Medicina legale
Articolo 64 - Compiti e funzioni medico-legali
Nell’espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico
legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni
penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti e
funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in
modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame
nel rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e
delle norme del presente Codice di deontologia medica. Il medico
curante non può svolgere funzioni medico - legali di ufficio o di
controparte in casi che interessano la persona da lui assistita.
Articolo 65 - Visite fiscali
Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico:
deve far conoscere al soggetto sottoposto all’accertamento la
propria qualifica e la propria funzione;
non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito
alla diagnosi e alla terapia.
In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di
controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato,
dandone sollecita comunicazione al medico curante.
CAPO V - Rapporti con l’Ordine professionale
Articolo 66 - Doveri di collaborazione
Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e
disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra
l’altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la
sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di
esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione
al consiglio provinciale dell’Ordine.
L’Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato,
recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione
nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al presidente dell’Ordine eventuali
infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche
competenze che devono informare i rapporti della professione medica
con le altre professioni sanitarie.
Nell’ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione
e disponibilità del medico convocato dal presidente dell’Ordine
costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il presidente dell’Ordine provinciale, nell’ambito dei suoi poteri
di vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la
professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che
privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l’Ordine di
appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell’Ordine deve
adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità nell’interesse
della collettività e osservare prudenza e riservatezza
nell’espletamento dei propri compiti.
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CAPO I - Obblighi deontologici del medico a rapporto di
impiego o convenzionato
Articolo 69 - Medico dipendente o convenzionato
Il medico che presta la propria opera a rapporto d’impiego o di
convenzione, nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private,
è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in
adempimento degli obblighi connessi al rapporto di impiego o
convenzionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche
e quelle proprie dell’ente, pubblico o privato, per cui presta la
propria attività professionale, deve chiedere l’intervento
dell’Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei
cittadini.
In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il
servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori
umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e
indipendenza della propria attività professionale.
Articolo 70 - Direzione sanitaria
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria
nelle strutture pubbliche o private deve garantire,
nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del
Codice di deontologia medica e la difesa dell’autonomia e della
dignità professionale all’interno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l’Ordine professionale,
competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla
collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle
prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale
informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate
dalla struttura.
Articolo 71 - Collegialità
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i
rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in
strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del
reciproco rispetto, di collegialità e di collaborazione.
Articolo 72 - Eccesso di prestazioni
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della
struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo
impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle
prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino
eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua
opera professionale e la sicurezza del malato.
Articolo 73 - Conflitto di interessi
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e
private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano
favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero -
professionale.
CAPO II - Medicina dello Sport
Articolo 74 - Accertamento della idoneità fisica
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere
ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della
integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e
chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa
adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la
specifica attività sportiva può comportare.
Articolo 75 - Idoneità - Valutazione medica
Il medico ha l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un
soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e
la prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in
particolare negli sport che possano comportare danni all’integrità
psico - fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento
alle autorità competenti e all’Ordine professionale.
Articolo 76 - Doping
Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare
trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le
prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi
agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale
equilibrio psico - fisico del soggetto.
CAPO III - Tutela della salute collettiva
Articolo 77 - Attività nell’interesse della collettività
Il medico è tenuto a partecipare all’attività e ai programmi di
tutela della salute nell’interesse della collettività.
Articolo 78 - Trattamento sanitario obbligatorio e denunce
obbligatorie
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema
di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima
diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad
altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite
dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela
dell’anonimato.
Articolo 79 - Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da
sostanze da abuso
L’impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e
nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da
sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e
senza pregiudizi, concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre
finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in
collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e
sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.
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