INFORMATIVA AGLI ASSISTITI CIRCA 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

Come Lei sa il suo medico di famiglia per poterla curare ha la necessità fra le altre cose, di raccogliere, elaborare, archiviare, utilizzare, etc ... i suoi dati personali, ed in particolare quelli relativi al suo stato di salute. 
In data 8 maggio 1997 è entrata in vigore la Legge 31.12.1996 n° 675  che tutela le persone rispetto al trattamento dei dati personali, altrimenti conosciuta come Legge sulla Privacy.

Fra le tante figure fisiche e/o giuridiche che trattano i dati personali di altre persone (banche, assicurazioni, uffici pubblici, etc ...) c'è anche il suo medico di famiglia.
Questa legge obbliga quindi anche il medico di famiglia ad acquisire un espresso consenso scritto dai suoi assistiti per poter trattare i loro dati personali. Senza questo consenso egli non potrebbe fare quello che normalmente fà e cioè raccogliere, archiviare (su carta o nel computer), comunicare ad altri medici e comunque utilizzare i dati personali del suo assistito per le finalità di diagnosi e cura cui è preposto e per le quali è stato scelto.
In base a questa legge, neanche la fiducia implicita riposta nel proprio medico di famiglia all'atto della scelta dello stesso, può  evitare la raccolta del consenso.
Il consenso concesso dal paziente al suo medico di fiducia deve essere esteso in sua assenza, per evidenti motivi di continuità assistenziale, anche ai suoi sostituti ed ai medici associati nel caso egli lavori in "medicina di gruppo".

Secondo quanto prevede la Legge, il medico:

 

Si prega pertanto i Cittadini assistiti da questo Studio Associato, di ritirare in Segreteria o presso il proprio medico (per se e per i propri familiari) i moduli per la dichiarazione del consenso e di riconsegnarli debitamente firmati.

Ultima modifica 15 marzo 2007