INFORMATIVA AGLI ASSISTITI
CIRCA
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come Lei sa il suo medico di famiglia per poterla
curare ha la necessità fra le altre cose, di raccogliere, elaborare,
archiviare, utilizzare, etc ... i suoi dati personali, ed in particolare quelli
relativi al suo stato di salute.
In data 8 maggio 1997 è entrata in vigore la Legge 31.12.1996 n° 675 che
tutela le persone rispetto al trattamento dei dati personali, altrimenti
conosciuta come Legge sulla Privacy.
Fra le tante figure fisiche e/o giuridiche che
trattano i dati personali di altre persone (banche, assicurazioni, uffici
pubblici, etc ...) c'è anche il suo medico di famiglia.
Questa legge obbliga quindi anche il medico di famiglia ad acquisire un espresso
consenso scritto dai suoi assistiti per poter trattare i loro dati personali.
Senza questo consenso egli non potrebbe fare quello che normalmente fà e cioè
raccogliere, archiviare (su carta o nel computer), comunicare ad altri medici e
comunque utilizzare i dati personali del suo assistito per le finalità di
diagnosi e cura cui è preposto e per le quali è stato scelto.
In base a questa legge, neanche la fiducia implicita riposta nel proprio medico
di famiglia all'atto della scelta dello stesso, può evitare la raccolta
del consenso.
Il consenso concesso dal paziente al suo medico di fiducia deve essere esteso in
sua assenza, per evidenti motivi di continuità assistenziale, anche ai suoi
sostituti ed ai medici associati nel caso egli lavori in "medicina di
gruppo".
Secondo quanto prevede la Legge, il medico:
Si prega pertanto i Cittadini assistiti da questo Studio Associato, di ritirare in Segreteria o presso il proprio medico (per se e per i propri familiari) i moduli per la dichiarazione del consenso e di riconsegnarli debitamente firmati.