Roma, 29 aprile 2004
Prot. n. 10702
FIMMG
Federazione Italiana Medici di Famiglia
c.a. dott. Mario Falconi
Si fornisce risposta all'ulteriore quesito formulato via fax il 27 u.s. rappresentando preliminarmente che i due casi esposti non sono descritti con precisione.
Stando agli elementi forniti, sembra tuttavia possibile rilevare che:
Il dirigente
(dott. Claudio Filippi)
L'Autorità Garante per la tutela dei dati personali ha risposto agli ulteriori quesiti formulati dalla FIMMG in merito alla notifica.
Dalla risposta si ha conferma del fatto che la normale attività del medico di famiglia, anche in rete, non richiede la notifica del trattamento al Garante e il conseguente versamento dei diritti di segreteria.
Viene confermato che la Cooperativa rientra tra i soggetti associativi di cui al punto 3 della nota del Garante del 26.04 u.s. e che quindi, qualora la stessa effettuasse dei trattamenti di dati ricompresi tra quelli elencati nell'articolo 37 del Codice, sarebbe titolare del trattamento e tenuta alla notifica. Non ci risulta, tuttavia, che questo normalmente avvenga e in ogni caso l'obbligo non riguarderebbe il singolo socio, ma il legale rappresentante.
Il Garante inoltra conferma come l'utilizzo di un server esterno non costituisca prestazioni di servizi per via telematica e quindi non implichi l'obbligo della notifica.